Statuto

Art.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE 

E' fondata in Roma l'8 dicembre 1959 un'associazione denominata International Law n Tennis Club d’Italia, che ha ricevuto l’approvazione per la sua costituzione del Consiglio degli lnternational Clubs, nella riunione annuale del luglio 1959 a Londra. L’associazione ha sede in Milano, via Saffi n.25. 

Art.2 – SCOPI 

Scopi dell’Associazione, che intende attuare i principi che dettarono la fondazione degli International Clubs, sono: 

a) mantenere e sviluppare a mezzo di riunioni e competizioni amichevoli lo spirito di buon cameratismo il loro Paese, la loro Regione o il loro Circolo in incontri internazionali; 
b) continuare, incoraggiare e sviluppare tra i giocatori di tutte le Nazioni, le tradizioni di perfetta sportività e di mutua comprensione; 
c) contribuire alla buona accoglienza dei giocatori stranieri, che vengono in Italia per partecipare a gare di tennis; 
d) dare informazioni ai suoi Soci I.C. esteri ed in generale assisterli quando si recano a giocare all’estero. 

Art.3 - SOCI 

L’Associazione si compone di soci delle seguenti categorie: 

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Benemeriti;
- Soci Onorari Nazionali;
- Soci Onorari Internazionali;
- Soci Cadetti. 

I Soci Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Onorari Nazionali e Cadetti devono essere di nazionalità italiana e residenti in Italia.
Soci fondatori sono quei soci che, avendo i titoli per appartenere alla categoria dei soci Ordinari o Benemeriti, hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione. Il loro numero è di 43 e non è stato, né sarà, ulteriormente integrato.
Possono essere ammessi quali Soci Ordinari coloro che abbiano fatto parte come giocatori o capitani di una squadra nazionale, regionale o sociale in un incontro internazionale o che abbiano vinto un Campionato internazionale d’Italia.
Possono essere ammessi quali Soci Benemeriti coloro che abbiano reso segnalati servigi alla causa dell’internazionalità del tennis, in attuazione dei principi di cui all'art.2. Il loro numero è limitato a 30. 
Possono essere ammessi quali Soci Onorari Nazionali coloro che, non avendo i requisiti per la nomina a Soci ordinari, ricoprono cariche di rilievo nell’ambito dello Sport nazionale in genere o del tennis in particolare. 
Soci Onorari Internazionali saranno eletti coloro che abbiano fatto parte come giocatori o capitani di una squadra nazionale, regionale o sociale, venuta in Italia a disputare un incontro internazionale, o abbiano rappresentato il loro Paese in Coppa Davis. In aggiunta potranno essere eletti Soci Ordinari Internazionali un limitato numero di eminenti dirigenti del tennis in campo internazionale. Nessuno straniero potrà essere eletto se non sia socio, e la sua candidatura approvata, dall’International Club del suo Paese, se esiste. 
I Soci Cadetti saranno ammessi alle stesse condizioni dei Soci Ordinari, come sopra meglio esposte, la loro partecipazione alle competizioni aventi carattere internazionale sarà, peraltro, limitato alle prove “Cadetti” o “Juniores”. Inoltre, essi non potranno essere ammessi se maggiori di 19 anni e si considereranno dimissionari quando avranno raggiunto l’età di 21 anni. Tuttavia, essi potranno in quel momento sollecitare la loro ammissione all’Associazione, ammissione che avverrà secondo le stesse regole seguite per l’ammissione dei Soci Ordinari o dei Soci Onorari. Negli articoli seguenti, ove non diversamente specificato, il termine “Socio” comprende le sei categorie riportate al presente articolo. 

Art.4 - MODALITA’ PER L’AMMISSIONE DEI SOCI 

L’ammissione dei Soci è deliberata dal Comitato Direttivo, alla prima riunione del Comitato stesso che si svolgerà dopo l’iscrizione di cui infra. Il nome di ciascun candidato sarà iscritto nel Registro delle Candidature, con i suoi titoli per l’ammissione e le firme dei Soci presentatori; la deliberazione avverrà a scrutinio segreto. 

Art.5 - NUOVI SOCI 

Ciascun nuovo Socio riceverà dal Segretario dell’Associazione avviso scritto della sua ammissione ed una copia dello Statuto; il Tesoriere gli chiederà il versamento (se richiesto) della sua quota ed il fatto di avere effettuato tale versamento costituisce da parte del nuovo Socio l’accettazione dello Statuto. 

Art.6 - QUOTE SOCIALI 

La quota sociale dei Soci fondatori, Ordinari e Benemeriti è fissata dal Comitato Direttivo. I Soci Onorari, Nazionali ed Internazionali, ed i Soci Cadetti non sono tenuti a versare la quota sociale. 
I Soci che non avranno versato la quota annuale al l° luglio di ogni anno cesseranno di far parte dell’Associazione. 
La quota sociale vale per l’anno solare ed i Soci ammessi nel secondo semestre potranno versare metà della quota dell’anno in corso. 

Art.7 - ORGANI AMMINISTRATIVI 

L‘Associazione è retta da un Comitato di Presidenza e da un Consiglio Direttivo. 
Il Comitato di Presidenza è composto di un Presidente Onorario e due Vice Presidenti Onorari, eletti dall’Assemblea generale da scegliersi tra i Soci Fondatori, Benemeriti ed Ordinari. 
L’Assemblea generale che elegge il Comitato di Presidenza è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti. 
Cinque giorni prima della delibera avente per oggetto la nomina del Comitato di Presidenza, i Soci dovranno depositare presso la sede sociale, anche a mezzo di telegramma e/o lettera raccomandata R.R., le liste dei candidati da eleggersi. Ciascuna lista non potrà contenere l’indicazione di più di tre candidati. In prima ed in seconda votazione l’Assemblea esprimerà la propria preferenza sulle liste e non sui singoli candidati; in prima votazione sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi; in seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza relativa. La stessa maggioranza sarà sufficiente nelle successive votazioni qualora in seconda votazione due o più liste ottenessero lo stesso numero di voti. In terza votazione, o in caso di assenza di lista, l’Assemblea esprime la propria preferenza sui singoli candidati; in caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano di età. 
Gli Organi Amministrativi durano in carica per il quadriennio Olimpico; qualora il Comitato di Presidenza venga eletto, per qualsiasi ragione, durante il quadriennio, il mandato si considererà comunque revocato alla scadenza del quadriennio stesso. 
Il Comitato di Presidenza nomina, per il quadriennio, un Consiglio Direttivo composto da: 

- un Presidente;
- un Vice Presidente; 
- un Segretario; 
- un Capitano; 
- un Tesoriere. 

Art.8 - VACANZE NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI 

Qualora si verifichino vacanze nel Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altre cause, il Comitato di Presidenza provvederà alla nomina del sostituto. 
Nel caso di vacanza nel Comitato di Presidenza, i due membri ancora in carica hanno facoltà di cooptare, di comune accordo, il nuovo membro, la durata del cui mandato sarà quella del membro sostituito. In caso di disaccordo, provvederà alla nomina del nuovo membro l’Assemblea Generale, convocata senza indugio dal Presidente del Consiglio Direttivo, informato di tale necessità dai membri del Comitato di Presidenza ancora in carica. 
Il nuovo membro sarà scelto fra tutti i Soci Fondatori, Benemeriti ed Ordinari e la durata del suo mandato sarà quella del membro sostituito. 

Art.9 - RIUNIONI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI 

Il Comitato di Presidenza si riunisce almeno una volta l’anno; può tuttavia riunirsi tutte le volte in cui uno dei membri lo ritenga opportuno e/o necessario. 
Le sedute sono presiedute dal Presidente; il Comitato di Presidenza è regolarmente costituito con la presenza di tutti i suoi membri, le decisioni sono prese a maggioranza. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza vengono inscritte nell’apposito registro ed il verbale di ogni seduta viene sottoscritto da tutti i membri. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno; può tuttavia riunirsi tutte le volte in cui gli interessi dell’Associazione sembrano richiederlo, su domanda di almeno due membri. 
Le sedute sono presiedute dal Presidente; il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri; le decisioni sono prese a maggioranza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono inscritte nell’apposito registro ed il verba­le di ogni seduta viene sottoscritto da tutti i membri. 

Art.10 - POTERI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI 

Il Comitato di Presidenza rappresenta e garantisce la tradizione e lo spirito dell’IC e ha funzioni di controllo sull’attività del Comitato Esecutivo. 
Il Consiglio Direttivo ha, nell’ambito dei limiti del presente Statuto e dette norme sulla Costituzione, del Codice Civile e delle leggi speciali, i più ampi poteri per la buona gestione degli interessi sportivi dell’Associazione. 
In particolare il Consiglio Direttivo predispone una situazione finanziaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale annuale, e decide la composizione delle squadre che di volta in volta parteciperanno alle manifestazioni nazionali ed internazionali dell’I.C. 

Art.11 - POTERI DEI PRESIDENTI 

Il Presidente del Comitato di Presidenza convoca il Comitato, lo presiede e lo dirige. Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione, convoca l’Assemblea generale, provvede all’organizzazione dei servizi, compie gli atti legali e rappresenta l’Associazione nei giudizi, e nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, in assenza di entrambi assumerà le funzioni vicarie il Segretario. 

Art.12 - REVISORI DEI CONTI 

I Revisori dei Conti, nel numero di tre, sono nominati dall’Assemblea, anche fra non Soci, per la durata del quadriennio olimpico, rinnovabile, trenta giorni prima della scadenza, dall’Assemblea in seduta ordinaria. 
L’assemblea nomina, contestualmente, due Revisori supplenti. 
Il Collegio sceglie, tra i suoi Membri, il Presidente; questi e un Membro supplente devono essere inscritti all’Albo dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti. 
In caso di vacanze nel Collegio, per dimissioni o per altre cause, subentrano ai Membri vacanti quelli supplenti, che restano in carica fino alla scadenza del mandato del Membro del Collegio che sostituiscono. 
I Revisori devono controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilando sull’osservanza dello Statuto e delle leggi della Repubblica da parte del Comitato Direttivo. A tal fine, possono chiedere al Comitato Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 
Il Collegio deve riunirsi almeno tre mesi prima dello data di convocazione dell’Assemblea annuale; della riunione verrà redatto un verbale, sottoscritta dai Revisori e illustrato dal Presidente del Collegio ai Soci presenti nella successiva Assemblea generale. 
Il Collegio delibera a maggioranza assoluta. 
Il parere del Revisore dissenziente verrà riportato nel verbale di cui sopra. 
I Revisori devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo; il Presidente del Collegio deve assistere alle assemblee. 

Art.13 - ASSEMBLEA 

I Soci Fondatori, Ordinari e Benemeriti si riuniscono annualmente in una Assemblea Generale Ordinaria, su convocazione del Comitato Direttivo, con comunicazione da inviarsi quindici giorni prima della data di riunione, i Soci Onorari, Nazionali ed Internazionali hanno diritto di presenziare senza diritto al voto. 
L’ordine del giorno conterrà il rapporto morale e finanziario dell’Associazione e, quando occorra, le proposte relative alla nomina dei Membri del Consiglio Direttivo. Le modifiche statutarie devono essere richieste almeno trenta giorni prima della data dell’assemblea da parte dei Soci, in numero di almeno venti, o proposte dal Consiglio Direttivo e potranno essere deliberate dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei voti presenti. 
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può delegare il proprio voto ad un altro Socio; ogni Socio non può avere più di due deleghe. 
L‘Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in Sua Assenza, da altro Socio, designato dagli intervenuti. 

Art.14 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Nel caso che, a giudizio del Consiglio, il comportamento di un Socio sia considerato pregiudizievole per l'Associazione o incompatibile con i suoi scopi, quali sono definiti dall’art.2, il Consiglio avrà potere, dopo un’istruttoria, di richiedere le dimissioni di quel socio. Se questi non si sarà dimesso entro quindici giorni, a seguito di votazione, sarà deliberata dall’Assemblea, con una maggioranza di due terzi dei Soci presenti e votanti, l’espulsione. 

Art.15 

L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis. 

Art.16 – SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento potrà essere deliberato solo da un’Assemblea Generale straordinaria all’uopo convocata. La convocazione dovrà essere conseguente ad una deliberazione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza di due terzi dei suoi Membri, od a seguito di richiesta firmata da un terzo dei soci con diritto al voto. Per la deliberazione di scioglimento occorrono i voti favorevoli di due terzi dei Soci con diritto al voto, in mancanza, l’Assemblea dovrà essere nuovamente convocata un mese dopo.